TRIBUNALE DI LECCE 
                     in composizione monocratica 
                             Sezione II 
 
    Il Giudice dott.  Fabrizio  Malagnino,  decidendo  in  Camera  di
consiglio, 
    Letta l'istanza depositata in data 1° giugno  2016  (trasmessa  a
questo Giudice in data 18 luglio 2016) dall'avv. Roberto  Serio,  che
ha chiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti, ex art.  117
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,  in  gran  parte
quale difensore designato ex art. 97, comma  4  codice  di  procedura
penale  come   sostituto   d'udienza   del   difensore   di   fiducia
dell'imputato, avv.  Massimiliano  La  Franca,  nel  processo  penale
definito con sentenza  pronunciata  da  questa  sezione  in  data  15
gennaio 2015; 
    Letti gli atti prodotti dal difensore istante; 
 
                              Ritenuto 
 
    Questo Giudice dubita della legittimita'  costituzionale  di  una
singolare interpretazione fornita all'art. 102,  comma  2  codice  di
procedura penale da attuale  consolidata  giurisprudenza,  a  proprio
avviso contrastante con il disposto ed i principi di cui  all'art.  3
Cost. 
    Procedendo per gradi: 
        gli  articoli  116  e  117  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 115/2002 attribuiscono al difensore  d'ufficio  (ed  al
solo difensore d'ufficio, ossia quello nominato ex art. 97 commi 1  -
2 - 3 codice di  procedura  penale)  la  facolta'  di  accedere  alla
liquidazione erariale delle proprie competenze  in  determinati  casi
(impossidenza ed irreperibilita' dell'assistito); 
        consolidato e  dominante  orientamento  giurisprudenziale  di
legittimita' relativo ai predetti articoli  116  e  117  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/2002 (1)  (alimentato anche  dalle
ordinanze n. 8/2005, n. 176/2006 e n.  201/2015  di  codesta  Corte),
ritiene che, pur in assenza di specifiche indicazioni  normative  sul
punto, anche il mero difensore sostituto ex art. 97 comma 4 codice di
procedura penale avrebbe diritto  alla  liquidazione  erariale  delle
proprie competenze nei casi previsti dai predetti articoli 116 e 117,
al pari del vero e proprio difensore d'ufficio  (unico  espressamente
menzionato dalle norme in questione)  nominato  ai  sensi  e  con  le
specifiche procedure di cui all'art. 97, commi 1 - 2 -  3  codice  di
procedura penale;  
        tale orientamento giurisprudenziale si  fonda  essenzialmente
sulla considerazione che, a norma dell'art. 97,  comma  4  codice  di
procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano
le disposizioni dell'art. 102, comma 2 dello stesso  codice,  secondo
cui  «il  sostituto  esercita  i  diritti  ed  assume  i  doveri  del
difensore»: in virtu' di tale richiamo ai diritti ed  ai  doveri  del
difensore, quindi, al  sostituto  ex  art.  97,  comma  4  codice  di
procedura penale verrebbe trasmesso dall'art. 102, comma 2 codice  di
procedura penale  il  diritto  di  avanzare  pretese  economiche  nei
confronti dello Stato ex articoli 116-117 codice di procedura penale.
(2) ; 
        quindi, il predetto orientamento  giurisprudenziale  relativo
alla legittimazione del sostituto di cui all'art. 97 comma  4  codice
di  procedura  penale  alla  liquidazione   erariale   postula   come
condizione necessaria e sufficiente  alla  propria  stessa  esistenza
l'operativita' della norma dell'art. 102 comma 2 codice di  procedura
penale; 
        sennonche', tale norma  dell'art.  102,  comma  2  codice  di
procedura penale, per espressa previsione codicistica, si  applica  a
due categorie di difensori sostituti: il sostituto ex art. 97 comma 4
codice di procedura penale (in virtu' del succitato richiamo all'art.
102 codice di procedura penale operato dallo stesso art. 97  comma  4
c.p.p.) ed il sostituto con delega ex art.  102  comma  1  codice  di
procedura penale, ossia proprio il sostituto in  relazione  al  quale
tale norma di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale  e'
stata dettata in via immediata e diretta; 
        orbene,  il  medesimo  orientamento   giurisprudenziale   qui
esposto (che estende l'operativita' degli articoli 116 e 117  decreto
del Presidente della Repubblica n. 115/2002  anche  al  sostituto  ex
art. 97 comma 4 c.p.p.), mentre sancisce espressamente  (come  si  e'
appena visto) che la previsione di cui all'art. 102 comma 2 codice di
procedura penale legittima il sostituto ex art. 97 comma 4 codice  di
procedura penale alla liquidazione  erariale  di  cui  agli  articoli
116-117 codice  di  procedura  penale,  allo  stesso  tempo  sancisce
altrettanto espressamente che la medesima previsione di cui  all'art.
102 comma 2 codice di procedura penale non  legittima  alla  medesima
liquidazione erariale il sostituto con delega ex  art.  102  comma  1
codice di procedura penale:  ed  invero,  ex  multis,  nell'ordinanza
Corte  costituzionale  n.  201/2015,  la  Consulta  ha  espressamente
affermato che il sostituto con delega ex art. 102 comma 1  codice  di
procedura penale «interviene su  delega  del  titolare  della  difesa
dell'imputato, per cui il suo  diritto  a  compenso  per  l'attivita'
svolta inerisce al rapporto con il  delegante  o,  al  piu',  con  il
cliente medesimo, ma non e' certamente riconducibile ad un mandato ex
officio  che  possa   giustificare   una   conseguente   liquidazione
erariale»; 
        quindi, l'orientamento giurisprudenziale qui esposto fornisce
del qui esaminato art. 102 comma 2 c.p.p. un'interpretazione alquanto
contraddittoria, incoerente ed irragionevole, in quanto,  secondo  la
predetta interpretazione, l'art. 102  comma  2  codice  di  procedura
penale, benche' disciplinante lo status di due categorie di difensori
sostituti (quello ex art. 97 comma 4 codice  di  procedura  penale  e
quello ex art. 102 comma 1 c.p.p.), opererebbe in concreto  solo  per
una di tali categorie (il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) e  non
per l'altra (il sostituto ex  art.  102  comma  1  c.p.p.),  poiche',
appunto, conferirebbe legittimazione alla  liquidazione  erariale  ad
una sola di tali categorie (il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) e
non all'altra (il sostituto ex art. 102 comma  1  c.p.p.),  la  quale
ultima, peraltro e paradossalmente, e' proprio la categoria  nei  cui
confronti l'art. 102 codice di procedura penale nella  sua  interezza
e' destinato ad operare ab origine ed in via primaria. 
    Tale  essendo  la  dominante  interpretazione   giurisprudenziale
dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale, questo  Giudice  ne
censura la manifesta  irragionevolezza  e  denuncia  l'illegittimita'
costituzionale del predetto articolo nella parte in cui esso, secondo
la succitata interpretazione, assume un  determinato  significato  se
riferito ad un soggetto (il sostituto di  cui  all'art.  97  comma  4
codice di procedura penale, considerato legittimato ad esercitare  il
diritto alla liquidazione erariale ex art. 102 comma 2 c.p.p.)  e  ne
assume uno diametralmente opposto se riferito ad altro  soggetto  (il
sostituto di cui all'art. 102 comma 1  codice  di  procedura  penale,
considerato  non  legittimato   ad   esercitare   il   diritto   alla
liquidazione erariale ex art. 102 comma 2 codice di procedura penale,
pur a parita' di esatto ed identico tenore testuale). 
    In punto  di  rilevanza,  ovviamente  la  presente  questione  e'
pregiudiziale,  nell'ambito  del   qui   pendente   procedimento   di
liquidazione,  in  quanto  solo   in   virtu'   della   summenzionata
interpretazione dell'art. 102 comma  2  codice  di  procedura  penale
(della  cui  legittimita'  costituzionale  si  dubita)  il  difensore
istante (nella sua veste di sostituto ex  art.  97  comma  4  c.p.p.)
andrebbe ritenuto legittimato ad avanzare  la  propria  richiesta  di
liquidazione per l'attivita' svolta come sostituto, dovendo  in  caso
contrario la predetta richiesta dichiararsi  inammissibile  in  parte
qua da questo Giudice. 
 
                               Osserva 
 
    La suddescritta interpretazione dell'art. 102 comma 2  codice  di
procedura penale  (nel  senso  di  consentire  al  sostituto  di  cui
all'art. 97 comma  4  codice  di  procedura  penale  l'esercizio  del
diritto  alla  liquidazione  erariale),  della  cui   conformita'   a
Costituzione si dubita, appare manifestamente irragionevole nelle sue
premesse e nei suoi effetti. 
    Ed invero, la previsione di cui all'art. 102 comma  2  codice  di
procedura penale ha un testo molto semplice e chiaro:  «il  sostituto
esercita i diritti e assume i doveri del difensore». 
    Orbene, ove la si voglia intendere (come fa l'interpretazione qui
criticata) come riferita anche alle pretese economiche del  difensore
e, quindi, al suo diritto ad essere retribuito (anche  dallo  Stato),
allora questo diritto, per espressa ed ineludibile  previsione  dello
stesso art. 102 comma 2 codice di procedura  penale,  oltre  che  per
logica, deve ritenersi spettare a tutti i soggetti  menzionati  dalla
previsione de qua. 
    Ed allora, questo diritto economico dovrebbe  ritenersi  spettare
al sostituto con delega ex art.  102  comma  1  codice  di  procedura
penale, ossia, appunto, il soggetto  menzionato  in  via  diretta  ed
immediata dalla previsione de qua. 
    Pertanto, l'interpretazione  qui  criticata,  affermando  che  il
diritto  in  questione  (alla  liquidazione  erariale),   in   virtu'
dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale, spetta al sostituto
di cui all'art. 97 comma 4 codice  di  procedura  penale  ma  non  al
sostituto di cui all'art. 102 comma 1 codice di procedura penale,  si
palesa contraria ai piu' comuni principi di logica e  ragionevolezza,
in quanto pretende di selezionare - violando la stessa lettera  della
legge ed il principio di non contraddizione  -  i  soggetti  nei  cui
confronti  applicare  una  determinata  previsione  (quella  di   cui
all'art. 102 comma 2 c.p.p.), escludendone  altri  ivi  espressamente
indicati (il sostituto  con  delega  di  cui  all'art.  102  comma  1
c.p.p.). 
    In altre parole,  ad  avviso  di  questo  Giudice,  non  si  puo'
invocare una norma (nella specie, l'art.  102  comma  2  c.p.p.)  per
attribuire diritti a determinati soggetti ed al contempo ritenere che
la medesima norma sia inidonea a  conferire  i  medesimi  diritti  ad
altri soggetti cui la norma stessa si riferisce. 
    Una  simile  lettura  della  predetta  norma  e'   manifestamente
irragionevole e, quindi, contraria all'art. 3  Cost.,  per  manifesta
violazione  del  principio   di   non   contraddizione   di   matrice
aristotelica, secondo cui «e' impossibile che la stessa  cosa,  a  un
tempo, appartenga e non appartenga a una medesima  cosa,  secondo  lo
stesso rispetto». (3) 
    Ed in particolare, non si puo' invocare la  norma  dell'art.  102
comma 2 codice di procedura penale per  attribuire  il  diritto  alla
liquidazione erariale al sostituto di cui all'art. 97 comma 4  codice
di procedura penale ed al contempo ritenere che la medesima norma  di
cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale  sia  inidonea  a
conferire il medesimo diritto alla  liquidazione  erariale  ad  altro
sostituto cui la norma stessa si riferisce, ossia  il  sostituto  con
delega di cui all'art. 102 comma 1 c.p.p. 
    Ed e' percio' che questo Giudice ritiene una simile lettura della
predetta norma  manifestamente  irragionevole  e,  quindi,  contraria
all'art. 3 Cost. 
    In definitiva, ineludibile punto di partenza ignorato  o  taciuto
dai propugnatori dell'interpretazione qui criticata e' che l'art. 102
comma 2 codice di procedura penale  detta  una  disciplina  comune  a
tutti i difensori sostituti, ossia quelli  con  delega  ex  art.  102
comma 1 codice di procedura penale (ivi espressamente  menzionati)  e
quelli designati dal Giudice ex art. 97 comma 4 codice  di  procedura
penale (in virtu' del  richiamo  all'art.  102  codice  di  procedura
penale effettuato dal medesimo art. 97 comma 4 c.p.p.): e' un dato di
fatto obiettivo ed  incontrovertibile,  frutto  di  semplice  lettura
dell'articolato normativo. 
    Dunque, unica possibile interpretazione  dell'art.  102  comma  2
codice di procedura penale conforme a Costituzione, ed ancor prima  a
logica e ragionevolezza, e'  leggerlo  come  recante  una  disciplina
comune a tutti i difensori sostituti cui esso si riferisce  (ossia  -
si ripete - quelli con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura
penale e quelli designati dal Giudice ex art. 97 comma 4 c.p.p.), non
apparendo affatto ragionevoli o legittime interpretazioni alternative
dello stesso che - contra legem e contraddittoriamente - lo releghino
a regolamentare  diritti  e  doveri  solo  di  alcuni  sostituti  ivi
menzionati, e di altri no (pur parimenti da esso  contemplati),  come
l'interpretazione qui criticata. 
    Ne discende che unica  possibile  interpretazione  dell'art.  102
comma 2 codice di procedura penale conforme a Costituzione e'  quella
che lo ritenga riferito a diritti e doveri di  natura  esclusivamente
processuale e deontologica (e non patrimoniale o economica): solo  in
riferimento a tali diritti e doveri la  posizione  del  sostituto  ex
art. 97 comma 4 codice di procedura penale e quella del sostituto con
delega ex art.  102  comma  1  codice  di  procedura  penale  possono
ritenersi effettivamente equivalenti e sovrapponibili e, quindi, solo
in riferimento a tali diritti e doveri puo'  ritenersi  perfettamente
legittima e ragionevole la loro equiparazione normativa sancita dalla
previsione dell'art. 97 comma 4 codice di  procedura  penale  secondo
cui al sostituto designato dal Giudice ex art. 97 comma 4  codice  di
procedura penale «si applicano le disposizioni di cui all'art. 102». 
    Ogni altra interpretazione che -  come  quella  qui  criticata  -
voglia far dire all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale  cio'
che esso non dice, finisce inevitabilmente (come  appena  visto)  per
contraddire se stessa e cadere  nell'intrinseca  irragionevolezza  e,
quindi, si palesa per tal motivo  costituzionalmente  illegittima  ex
art. 3 Cost. 
    Quindi, ad avviso di questo  Giudice,  percorso  logico-giuridico
necessitato   e'   quello   di   prendere   atto   della    manifesta
irragionevolezza della qui criticata esegesi estensiva dell'art.  102
comma 2 codice di  procedura  penale  e  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dello stesso cosi' come  estensivamente  interpretato,
ossia nella parte in cui contemplerebbe tra i diritti  e  doveri  ivi
menzionati  anche  diritti  e  doveri  di  natura   patrimoniale   ed
economica,  fra  cui  il  diritto  del   difensore   sostituto   alla
liquidazione erariale del proprio compenso. 
    Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni,  questo
Giudice deve chiedere all'adita Corte di dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo in questione,  nella  parte  oggetto  di
censura nella presente motivazione, per contrasto con l'art. 3 Cost. 

(1) Originato da Cassazione, Sez. IV, del  codice  civile  10  aprile
    2008 (dep. 5 maggio 2008) n. 17721, secondo cui «il sostituto del
    difensore di fiducia nominato  d'ufficio  dal  giudice  ai  sensi
    dell'art. 97 comma 4 codice di procedura penale ha  diritto  alla
    liquidazione del compenso per l'attivita' svolta ai  sensi  degli
    articoli 116, 117 D.P.R. n. 115 del 2002». 

(2) Infatti, secondo la citata Cass, Sez. IV,  c.c.  10  aprile  2008
    (dep. 5 maggio 2008) n. 17721, il  fulcro  di  tale  orientamento
    risiede   «nel   richiamo   fatto   dall'art.   97,    comma    4
    all'applicabilita'  dell'art.  102  codice  di  procedura  penale
    laddove si attribuiscono al sostituto (e quindi  anche  a  quello
    nominato dal giudice) gli stessi diritti del difensore  e  quindi
    anche quello di essere retribuito  per  l'attivita'  svolta.  Del
    resto e' proprio il richiamo all'art. 102 contenuto nell'art. 97,
    comma 4 che ha consentito alla Corte costituzionale, in  ben  due
    occasioni (ordinanze n.  8  del  2005  e  n.  176  del  2006)  di
    dichiarare manifestamente infondata la questione di  legittimita'
    costituzionale del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
    115,  articoli  116  e  117  proprio  in  relazione  all'asserita
    mancanza di previsione della retribuzione del difensore  nominato
    ai sensi del piu' volte ricordato art. 97, comma 4». Ed  appunto,
    segnatamente, secondo la citata Corte costituzionale n.  176  del
    2006, «ai sensi dell'art. 97, quarto comma, codice  di  procedura
    penale , al difensore designato in sostituzione si  applicano  le
    disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice,  secondo  cui  il
    "sostituto esercita i diritti ed assume i doveri  del  difensore"
    (ordinanza n. 8 del 2005) e, quindi, anche al primo si applica la
    normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato». 

(3) Aristotele, Metafisica, IV, 1005b 19-20.