TRIBUNALE DI LECCE in composizione monocratica Sezione II Il Giudice dott. Fabrizio Malagnino, decidendo in Camera di consiglio, Letta l'istanza depositata in data 1° giugno 2016 (trasmessa a questo Giudice in data 18 luglio 2016) dall'avv. Roberto Serio, che ha chiesto la liquidazione dei compensi a lui spettanti, ex art. 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, in gran parte quale difensore designato ex art. 97, comma 4 codice di procedura penale come sostituto d'udienza del difensore di fiducia dell'imputato, avv. Massimiliano La Franca, nel processo penale definito con sentenza pronunciata da questa sezione in data 15 gennaio 2015; Letti gli atti prodotti dal difensore istante; Ritenuto Questo Giudice dubita della legittimita' costituzionale di una singolare interpretazione fornita all'art. 102, comma 2 codice di procedura penale da attuale consolidata giurisprudenza, a proprio avviso contrastante con il disposto ed i principi di cui all'art. 3 Cost. Procedendo per gradi: gli articoli 116 e 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 attribuiscono al difensore d'ufficio (ed al solo difensore d'ufficio, ossia quello nominato ex art. 97 commi 1 - 2 - 3 codice di procedura penale) la facolta' di accedere alla liquidazione erariale delle proprie competenze in determinati casi (impossidenza ed irreperibilita' dell'assistito); consolidato e dominante orientamento giurisprudenziale di legittimita' relativo ai predetti articoli 116 e 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (1) (alimentato anche dalle ordinanze n. 8/2005, n. 176/2006 e n. 201/2015 di codesta Corte), ritiene che, pur in assenza di specifiche indicazioni normative sul punto, anche il mero difensore sostituto ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale avrebbe diritto alla liquidazione erariale delle proprie competenze nei casi previsti dai predetti articoli 116 e 117, al pari del vero e proprio difensore d'ufficio (unico espressamente menzionato dalle norme in questione) nominato ai sensi e con le specifiche procedure di cui all'art. 97, commi 1 - 2 - 3 codice di procedura penale; tale orientamento giurisprudenziale si fonda essenzialmente sulla considerazione che, a norma dell'art. 97, comma 4 codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102, comma 2 dello stesso codice, secondo cui «il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore»: in virtu' di tale richiamo ai diritti ed ai doveri del difensore, quindi, al sostituto ex art. 97, comma 4 codice di procedura penale verrebbe trasmesso dall'art. 102, comma 2 codice di procedura penale il diritto di avanzare pretese economiche nei confronti dello Stato ex articoli 116-117 codice di procedura penale. (2) ; quindi, il predetto orientamento giurisprudenziale relativo alla legittimazione del sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale alla liquidazione erariale postula come condizione necessaria e sufficiente alla propria stessa esistenza l'operativita' della norma dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale; sennonche', tale norma dell'art. 102, comma 2 codice di procedura penale, per espressa previsione codicistica, si applica a due categorie di difensori sostituti: il sostituto ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale (in virtu' del succitato richiamo all'art. 102 codice di procedura penale operato dallo stesso art. 97 comma 4 c.p.p.) ed il sostituto con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale, ossia proprio il sostituto in relazione al quale tale norma di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale e' stata dettata in via immediata e diretta; orbene, il medesimo orientamento giurisprudenziale qui esposto (che estende l'operativita' degli articoli 116 e 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 anche al sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.), mentre sancisce espressamente (come si e' appena visto) che la previsione di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale legittima il sostituto ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale alla liquidazione erariale di cui agli articoli 116-117 codice di procedura penale, allo stesso tempo sancisce altrettanto espressamente che la medesima previsione di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale non legittima alla medesima liquidazione erariale il sostituto con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale: ed invero, ex multis, nell'ordinanza Corte costituzionale n. 201/2015, la Consulta ha espressamente affermato che il sostituto con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale «interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto a compenso per l'attivita' svolta inerisce al rapporto con il delegante o, al piu', con il cliente medesimo, ma non e' certamente riconducibile ad un mandato ex officio che possa giustificare una conseguente liquidazione erariale»; quindi, l'orientamento giurisprudenziale qui esposto fornisce del qui esaminato art. 102 comma 2 c.p.p. un'interpretazione alquanto contraddittoria, incoerente ed irragionevole, in quanto, secondo la predetta interpretazione, l'art. 102 comma 2 codice di procedura penale, benche' disciplinante lo status di due categorie di difensori sostituti (quello ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale e quello ex art. 102 comma 1 c.p.p.), opererebbe in concreto solo per una di tali categorie (il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) e non per l'altra (il sostituto ex art. 102 comma 1 c.p.p.), poiche', appunto, conferirebbe legittimazione alla liquidazione erariale ad una sola di tali categorie (il sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) e non all'altra (il sostituto ex art. 102 comma 1 c.p.p.), la quale ultima, peraltro e paradossalmente, e' proprio la categoria nei cui confronti l'art. 102 codice di procedura penale nella sua interezza e' destinato ad operare ab origine ed in via primaria. Tale essendo la dominante interpretazione giurisprudenziale dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale, questo Giudice ne censura la manifesta irragionevolezza e denuncia l'illegittimita' costituzionale del predetto articolo nella parte in cui esso, secondo la succitata interpretazione, assume un determinato significato se riferito ad un soggetto (il sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale, considerato legittimato ad esercitare il diritto alla liquidazione erariale ex art. 102 comma 2 c.p.p.) e ne assume uno diametralmente opposto se riferito ad altro soggetto (il sostituto di cui all'art. 102 comma 1 codice di procedura penale, considerato non legittimato ad esercitare il diritto alla liquidazione erariale ex art. 102 comma 2 codice di procedura penale, pur a parita' di esatto ed identico tenore testuale). In punto di rilevanza, ovviamente la presente questione e' pregiudiziale, nell'ambito del qui pendente procedimento di liquidazione, in quanto solo in virtu' della summenzionata interpretazione dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale (della cui legittimita' costituzionale si dubita) il difensore istante (nella sua veste di sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.) andrebbe ritenuto legittimato ad avanzare la propria richiesta di liquidazione per l'attivita' svolta come sostituto, dovendo in caso contrario la predetta richiesta dichiararsi inammissibile in parte qua da questo Giudice. Osserva La suddescritta interpretazione dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale (nel senso di consentire al sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale l'esercizio del diritto alla liquidazione erariale), della cui conformita' a Costituzione si dubita, appare manifestamente irragionevole nelle sue premesse e nei suoi effetti. Ed invero, la previsione di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale ha un testo molto semplice e chiaro: «il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore». Orbene, ove la si voglia intendere (come fa l'interpretazione qui criticata) come riferita anche alle pretese economiche del difensore e, quindi, al suo diritto ad essere retribuito (anche dallo Stato), allora questo diritto, per espressa ed ineludibile previsione dello stesso art. 102 comma 2 codice di procedura penale, oltre che per logica, deve ritenersi spettare a tutti i soggetti menzionati dalla previsione de qua. Ed allora, questo diritto economico dovrebbe ritenersi spettare al sostituto con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale, ossia, appunto, il soggetto menzionato in via diretta ed immediata dalla previsione de qua. Pertanto, l'interpretazione qui criticata, affermando che il diritto in questione (alla liquidazione erariale), in virtu' dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale, spetta al sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale ma non al sostituto di cui all'art. 102 comma 1 codice di procedura penale, si palesa contraria ai piu' comuni principi di logica e ragionevolezza, in quanto pretende di selezionare - violando la stessa lettera della legge ed il principio di non contraddizione - i soggetti nei cui confronti applicare una determinata previsione (quella di cui all'art. 102 comma 2 c.p.p.), escludendone altri ivi espressamente indicati (il sostituto con delega di cui all'art. 102 comma 1 c.p.p.). In altre parole, ad avviso di questo Giudice, non si puo' invocare una norma (nella specie, l'art. 102 comma 2 c.p.p.) per attribuire diritti a determinati soggetti ed al contempo ritenere che la medesima norma sia inidonea a conferire i medesimi diritti ad altri soggetti cui la norma stessa si riferisce. Una simile lettura della predetta norma e' manifestamente irragionevole e, quindi, contraria all'art. 3 Cost., per manifesta violazione del principio di non contraddizione di matrice aristotelica, secondo cui «e' impossibile che la stessa cosa, a un tempo, appartenga e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto». (3) Ed in particolare, non si puo' invocare la norma dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale per attribuire il diritto alla liquidazione erariale al sostituto di cui all'art. 97 comma 4 codice di procedura penale ed al contempo ritenere che la medesima norma di cui all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale sia inidonea a conferire il medesimo diritto alla liquidazione erariale ad altro sostituto cui la norma stessa si riferisce, ossia il sostituto con delega di cui all'art. 102 comma 1 c.p.p. Ed e' percio' che questo Giudice ritiene una simile lettura della predetta norma manifestamente irragionevole e, quindi, contraria all'art. 3 Cost. In definitiva, ineludibile punto di partenza ignorato o taciuto dai propugnatori dell'interpretazione qui criticata e' che l'art. 102 comma 2 codice di procedura penale detta una disciplina comune a tutti i difensori sostituti, ossia quelli con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale (ivi espressamente menzionati) e quelli designati dal Giudice ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale (in virtu' del richiamo all'art. 102 codice di procedura penale effettuato dal medesimo art. 97 comma 4 c.p.p.): e' un dato di fatto obiettivo ed incontrovertibile, frutto di semplice lettura dell'articolato normativo. Dunque, unica possibile interpretazione dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale conforme a Costituzione, ed ancor prima a logica e ragionevolezza, e' leggerlo come recante una disciplina comune a tutti i difensori sostituti cui esso si riferisce (ossia - si ripete - quelli con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale e quelli designati dal Giudice ex art. 97 comma 4 c.p.p.), non apparendo affatto ragionevoli o legittime interpretazioni alternative dello stesso che - contra legem e contraddittoriamente - lo releghino a regolamentare diritti e doveri solo di alcuni sostituti ivi menzionati, e di altri no (pur parimenti da esso contemplati), come l'interpretazione qui criticata. Ne discende che unica possibile interpretazione dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale conforme a Costituzione e' quella che lo ritenga riferito a diritti e doveri di natura esclusivamente processuale e deontologica (e non patrimoniale o economica): solo in riferimento a tali diritti e doveri la posizione del sostituto ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale e quella del sostituto con delega ex art. 102 comma 1 codice di procedura penale possono ritenersi effettivamente equivalenti e sovrapponibili e, quindi, solo in riferimento a tali diritti e doveri puo' ritenersi perfettamente legittima e ragionevole la loro equiparazione normativa sancita dalla previsione dell'art. 97 comma 4 codice di procedura penale secondo cui al sostituto designato dal Giudice ex art. 97 comma 4 codice di procedura penale «si applicano le disposizioni di cui all'art. 102». Ogni altra interpretazione che - come quella qui criticata - voglia far dire all'art. 102 comma 2 codice di procedura penale cio' che esso non dice, finisce inevitabilmente (come appena visto) per contraddire se stessa e cadere nell'intrinseca irragionevolezza e, quindi, si palesa per tal motivo costituzionalmente illegittima ex art. 3 Cost. Quindi, ad avviso di questo Giudice, percorso logico-giuridico necessitato e' quello di prendere atto della manifesta irragionevolezza della qui criticata esegesi estensiva dell'art. 102 comma 2 codice di procedura penale e dichiarare l'illegittimita' costituzionale dello stesso cosi' come estensivamente interpretato, ossia nella parte in cui contemplerebbe tra i diritti e doveri ivi menzionati anche diritti e doveri di natura patrimoniale ed economica, fra cui il diritto del difensore sostituto alla liquidazione erariale del proprio compenso. Pertanto, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice deve chiedere all'adita Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo in questione, nella parte oggetto di censura nella presente motivazione, per contrasto con l'art. 3 Cost. (1) Originato da Cassazione, Sez. IV, del codice civile 10 aprile 2008 (dep. 5 maggio 2008) n. 17721, secondo cui «il sostituto del difensore di fiducia nominato d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 97 comma 4 codice di procedura penale ha diritto alla liquidazione del compenso per l'attivita' svolta ai sensi degli articoli 116, 117 D.P.R. n. 115 del 2002». (2) Infatti, secondo la citata Cass, Sez. IV, c.c. 10 aprile 2008 (dep. 5 maggio 2008) n. 17721, il fulcro di tale orientamento risiede «nel richiamo fatto dall'art. 97, comma 4 all'applicabilita' dell'art. 102 codice di procedura penale laddove si attribuiscono al sostituto (e quindi anche a quello nominato dal giudice) gli stessi diritti del difensore e quindi anche quello di essere retribuito per l'attivita' svolta. Del resto e' proprio il richiamo all'art. 102 contenuto nell'art. 97, comma 4 che ha consentito alla Corte costituzionale, in ben due occasioni (ordinanze n. 8 del 2005 e n. 176 del 2006) di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 115, articoli 116 e 117 proprio in relazione all'asserita mancanza di previsione della retribuzione del difensore nominato ai sensi del piu' volte ricordato art. 97, comma 4». Ed appunto, segnatamente, secondo la citata Corte costituzionale n. 176 del 2006, «ai sensi dell'art. 97, quarto comma, codice di procedura penale , al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, secondo cui il "sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore" (ordinanza n. 8 del 2005) e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato». (3) Aristotele, Metafisica, IV, 1005b 19-20.